AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( 1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.  ))
(( 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono     ))
(( abrogati.                                                       ))
(( 2. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. ))
(( 537, e' abrogato.                                               ))
((  2-bis.  All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n.        ))
(( 724, sono apportate le seguenti modificazioni:                  ))
(( a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;                              ))
(( b) al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di              ))
(( destinazione" fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono     ))
(( soppresse;                                                      ))
(( c) al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite ))
(( dalle seguenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione   ))
(( della rete ospedaliera".                                        ))
((    2-ter.    Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre ))
(( 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto    ))
(( programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano ))
(( sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete         ))
(( ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un   ))
(( tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando ))
(( lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per           ))
(( mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla             ))
(( riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso   ))
(( di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ))
(( ristrutturazione della rete ospedaliera operando le             ))
(( trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le            ))
(( riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di     ))
(( economicita' ed efficienza di gestione, anche utilizzando i     ))
(( finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, ))
(( n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai        ))
(( progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al ))
(( primo periodo del presente comma. Le regioni completano la      ))
(( ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre    ))
(( 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il ))
(( modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e ))
(( complementari di operare in forma coordinata per evitare        ))
(( ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse          ))
(( finanziarie. Le regioni procedono ad attivita' di controllo e   ))
(( verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da ))
(( 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte    ))
(( degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle      ))
(( risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualita' ))
(( dell'assistenza".                                               ))
((    2-quater.    Al personale risultato in esubero a seguito     ))
(( dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete     ))
(( ospedaliera si applicano le misure di mobilita' previste dalla  ))
(( normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure ))
(( di mobilita' d'ufficio da applicare prioritariamente            ))
(( all'interno della unita' sanitaria locale e successivamente     ))
(( nell'ambito del territorio regionale. Il personale              ))
(( che non ottemperi al trasferimento d'ufficio                    ))
(( e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del    ))
(( decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive        ))
(( modificazioni. Le procedure di mobilita' di cui al presente     ))
(( comma si applicano immediatamente dopo l'adozione delle singole ))
(( iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera.          ))
((    2-quinquies.    Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996   ))
(( non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5   ))
(( dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come      ))
(( sostituito dal comma 2-ter del presente articolo, a decorrere  ))
(( dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in ))
(( sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi     ))
(( dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   ))
(( 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 ))
(( dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota     ))
(( spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle ))
(( regioni che                                                     ))
(( non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il           ))
(( completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si  ))
(( applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario ))
(( nazionale in misura che sara' determinata dalla legge           ))
(( finanziaria per il medesimo anno 2000.                          ))
  3.   I   termini   fissati  dall'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione  dei  progetti
esecutivi  delle  opere  finanziate  con  le  risorse  disponibili in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge  11  marzo
1988,  n.  67,  sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31
agosto 1996.
          Riferimenti normativi:
             - Il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo  del
          comma  3  dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni
          in materia di finanza pubblica) cosi' recitavano:
             "In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre
          1985,  n.    595,  i  cui  standard  vengono  rideterminati
          prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso  non
          inferiore  al  75  per  cento  in media annua, la dotazione
          complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui  lo
          0,5   per   mille  riservato  alla  riabilitazione  o  alla
          lungodegenza post-acuzie, con un tasso  di  spedalizzazione
          del  160  per mille, ed in ordine alla costituzione di aree
          funzionali omogenee nonche' alla necessita' di riconvertire
          gli ospedali che non raggiungono lo standard minimo di  120
          posti-letto,  le  regioni  provvedono, con il medesimo atto
          programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare  la  rete
          ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli
          accorpamenti  e  le disattivazioni necessari per conseguire
          il  raggiungimento  dei  parametri  sopra  indicati,  fermo
          restando  che  il  finanziamento  del livello assistenziale
          corrispondente terra' conto  solo  dei  posti-letto  e  del
          tasso   di   utilizzazione  prescritti.  (Secondo  periodo:
          omissis). Per  le  istituzioni  di  ricovero  convenzionate
          obbligatoriamente,  il  finanziamento a bilancio e le rette
          di degenza sono calcolati considerando solo  i  posti-letto
          utilizzati  a  un  tasso  medio  annuo di utilizzazione non
          inferiore al 75 per cento.  Per  l'eventuale  eccedenza  il
          personale   derivante  dalla  ristrutturazione  della  rete
          ospedaliera sono attivate forme di  mobilita'  obbligatoria
          da   stabilire   in  sede  regionale  di  concerto  con  le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali.
          Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di
          diagnosi  per  il  pagamento delle rette delle case di cura
          private,   le   giornate    di    degenza    predeterminate
          costituiscono tetto massimo di riferimento".
             -  Il  comma  18  dell'art.  8  della  legge n. 537/1993
          (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevedeva  che:
          "La  dotazione  media  dei  posti-letto  ospedalieri di cui
          all'art. 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n.  595,
          e'  fissata  in  5,5 posti-letto per mille abitanti, di cui
          l'1  per  mille  riservato  alla  riabilitazione  ed   alla
          lungodegenza post-acuzie".
             - La legge n. 724/1z994 reca misure di razionalizzazione
          della  finanza pubblica. Si trascrive il testo del relativo
          art. 3, come sopra modificato:
             "Art. 3 (Ospedali). - 1-2-3. (Abrogati).
             4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  22  dicembre  1989,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 3 gennaio
          1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in
          vigore della presente  legge.    Entro  tale  termine,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su   proposta   del  Ministro  della  sanita',  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e
          acquisito il parere degli operatori  del  settore  e  delle
          associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione
          alla  situazione  esistente  negli  altri Paesi dell'Unione
          europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA  nonche'
          i  criteri  per  il  graduale adeguamento agli stessi delle
          strutture esistenti. Le regioni possono  prevedere  che  la
          gestione   delle   residenze  sanitarie  assistenziali  sia
          affidata  ad   organismi   pubblici,   privati   o   misti,
          disciplinando le modalita di controllo della qualita' delle
          prestazioni  e  del  servizio reso. L'organismo affidatario
          della gestione della RSA fa fronte in  via  prioritaria  al
          fabbisogno  di personale mediante l'assunzione di personale
          di     corrispondente     qualificazione     professionale,
          proveniente,  su  base  volontaria,  dai  servizi  dismessi
          dell'unita'   sanitaria   locale,   fermo    restando    il
          riconoscimento dell'anzianita' di servizio e di qualifica.
             5.   Nel   quadro   delle  attivazioni  delle  strutture
          residenziali previste dal progetto obiettivo 'Tutela  della
          salute   mentale  1994-1996',  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se
          necessario anche le  strutture  ospedaliere  disattivate  o
          riconvertite  nell'ambito  del processo di ristrutturazione
          della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura
          dei residui ospedali  psichiatrici  entro  il  31  dicembre
          1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici
          dismessi  sono  destinati dall'unita' sanitaria locale alla
          produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale
          degli  stessi  con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti
          pubblici.   I   redditi   prodotti   sono   utilizzati  per
          l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  progetto-obiettivo
          'Tutela  della  salute mentale 1994-1996', approvato con il
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  7  aprile
          1994, per interventi nel settore psichiatrico.
             6.  Per  la  gestione  delle  camere  a pagamento di cui
          all'art. 4, commi 10  e  11,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  le  unita'  sanitarie  locali,  le   aziende
          ospedaliere  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico provvedono, oltre  alla  contabilita'  prevista
          dall'art.  5, comma 5 del citato decreto legislativo n. 502
          del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni,  alla
          tenuta  di  una contabilita' separata che deve tenere conto
          di tutti i costi diretti e indiretti, nonche'  delle  spese
          alberghiere.   Tale   contabilita'   non   puo'  presentare
          disavanzo. Il cittadino  dovra'  comunque  pagare  solo  le
          spese  aggiuntive  e  non  quelle  garantite  dal  Servizio
          sanitario nazionale.
             7. Nel caso in cui la contabilita' separata  di  cui  al
          comma  6  presenti  un  disavanzo, il direttore generale e'
          obbligato ad  assumere  tutti  i  provvedimenti  necessari,
          compresi  l'adeguamento  delle tariffe o la sospensione del
          servizio  relativo  alle   erogazioni   delle   prestazioni
          sanitarie.  Le  disposizioni  di  cui  al presente comma si
          applicano anche alle prestazioni  ambulatoriali  fornite  a
          pazienti solventi in proprio.
             8.  Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge
          7 agosto 1990,  n.  241,  le  unita'  sanitarie  locali,  i
          presi'di   ospedalieri  e  le  aziende  ospedaliere  devono
          tenere, sotto la personale  responsabilita'  del  direttore
          sanitario,  il  registro  delle  prestazioni specialistiche
          ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di  laboratorio
          e  dei  ricoveri  ospedalieri ordinari. Tale registro sara'
          soggetto a verifiche ed ispezioni  da  parte  dei  soggetti
          abilitati  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni. Tutti i
          cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere  alle
          direzioni   sanitarie  notizie  sulle  prenotazioni  e  sui
          relativi  tempi  di  attesa,  con  la  salvaguardia   della
          riservatezza delle persone.
             9.  Le  regioni definiscono nel proprio piano sanitario,
          anche  mediante   aggiornamenti,   il   tasso   minimo   di
          occupazione  dei  posti  letto  per  singole  tipologie  di
          reparto. I direttori generali delle aziende  ospedaliere  o
          delle  unita'  sanitarie locali interessate provvedono alla
          riduzione del  numero  dei  posti  letto  in  dotazione  ai
          reparti  che  si  discostano  in  misura superiore al 5 per
          cento  dal  tasso  regionale  di  cui  al  presente  comma,
          provvedendo  altresi' al ridimensionamento degli organici e
          alla conseguente mobilita' del personale, fermo restando il
          rispetto delle durate medie di degenza definite  nel  Piano
          sanitario nazionale".
             -  Si trascrive il testo dei commi da 1 a 14 dell'art. 2
          della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione  della
          finanza  pubblica), ivi compreso il comma 5, sostituito dal
          presente articolo:
             "1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul
          prezzo di vendita al pubblico delle specialita'  medicinali
          collocate nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10,
          della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i
          grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed  al  26  per
          cento   sul   prezzo   di  vendita  al  pubblico  al  netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA).   Il   Servizio
          sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle
          farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una
          quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket,
          fatta   eccezione   per   le  farmacie  rurali  che  godono
          dell'indennita' di residenza alle quali e'  trattenuta  una
          quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto
          dalla  farmacia non concorre alla determinazione della base
          imponibile ne' ai  fini  dell'imposta  ne'  dei  contributi
          dovuti dalla farmacia.
             2.  Le  somme  derivanti dalla partecipazione alla spesa
          per le prestazioni di pronto  soccorso  ospedaliero  e  day
          hospital   diagnostico,   facoltativamente  disposte  dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome,  non  concorrono  al
          finanziamento  della  quota capitaria rapportata ai livelli
          uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale,
          approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere
          dal 1996 la quota capitaria e' rideterminata al netto delle
          predette somme.
             3.  Le  misure  del  concorso  delle  regioni  Sicilia e
          Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
          previste  dall'art.  34,  comma  3, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per  cento
          e  al  25  per cento. In ogni caso il maggior onere posto a
          carico  delle  regioni  non  puo'  essere  superiore   alla
          differenza  tra l'incremento annuo delle entrate tributarie
          regionali e delle devoluzioni di tributi erariali  rilevato
          a   consuntivo   e   quello   convenzionalmente   calcolato
          applicando un tasso annuo d'incremento pari ai 2 per cento.
          Il Ministro  del  tesoro  provvede  all'eventuale  rimborso
          spettante  alle  regioni.  All'eventuale  onere si provvede
          mediante l'aumento delle accise sui prodotti  superalcolici
          in  modo  da  determinare  un'incremento  delle  entrate di
          importo pari allo stesso onere.
             4. Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i medici
          di medicina  generale  ed  i  pediatri  di  libera  scelta,
          convenzionati  con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
          dell'art. 8 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502,  e  successive modificazioni ed integrazioni, cessa al
          compimento del settantesimo anno di eta'.
            5. Le regioni, entro il 31 dicembre  1996,  con  apposito
          atto  programmatorio di carattere generale anche a stralcio
          del piano sanitario regionale, provvedono  a  ristrutturare
          la  rete  ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti
          letto ad un tasso non inferiore al 75 per  cento  in  media
          annua  ed  adottando  lo standard di dotazione media di 5,5
          posti letto per mille abitanti,  di  cui  l'uno  per  mille
          riservato   alla   riabilitazione   ed   alla  lungodegenza
          post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione  del  160  per
          mille.  Le  regioni  procedono  alla ristrutturazione della
          rete   ospedaliera   operando    le    trasformazioni    di
          destinazione,  gli  accorpamenti,  le  riconversioni  e  le
          disattivazioni necessari, con criteri  di  economicita'  ed
          efficienza  di  gestione, anche utilizzando i finanziamenti
          di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.   67,  che
          devono  essere  prioritariamente  finalizzati  ai  progetti
          funzionali al  raggiungimento  dei  parametri  indicati  al
          primo  periodo del presente comma. Le regioni completano la
          ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  entro   il   31
          dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve
          osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a
          servizi   affini   e  complementari  di  operare  in  forma
          coordinata per  evitare  ritardi,  disfunzioni  e  distorto
          utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad
          attivita'  di  controllo  e verifica sulla osservanza delle
          disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  14  del  presente
          articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di
          prestazioni  sanitarie  ospedaliere delle risorse impiegate
          nel   trattamento   dei   pazienti   e    sulla    qualita'
          dell'assistenza.
            6.  L'INAIL  puo'  destinare in via prioritaria una quota
          fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del
          consiglio di amministrazione, per la  realizzazione  o  per
          l'acquisto  di immobili, anche tramite accensione di mutui,
          da destinare a strutture da locare  al  Servizio  sanitario
          nazionale   ovvero  a  centri  per  la  riabilitazione,  da
          destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro  e
          da  gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello
          standard di 5,5 posti letto  per  mille  abitanti,  di  cui
          l'uno  per  mille  riservato  alla  riabilitazione  ed alla
          lungodegenza post-acuzie.
             7. Il termine  fissato  dall'art.  8,  comma  7,  ultimo
          periodo,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   per   la
          cessazione  dei  rapporti  convenzionali  in  atto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale e la  medicina  specialistica,
          ambulatoriale,   generale   ivi   compresa  la  diagnostica
          strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione  dei  nuovi
          rapporti  fondati  sul  criterio dell'accreditamento, sulla
          modalita' di pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del
          sistema  di  verifica  e  revisione  della  qualita'  delle
          attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e'  prorogato
          a  non  oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresi'
          agli assistiti la facolta' di libera scelta delle strutture
          sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli  8  e
          14  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e
          successive modificazioni e integrazioni.
             8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende ed
          i presi'di ospedalieri dall'art. 4, commi 7, 7-bis e 7-ter,
          del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  come
          modificato  dall'art.  6,  comma 5, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati  ai
          sensi  dell'art.  8,  comma  5,  del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ferma restando la facolta' di libera scelta,
          le regioni e le unita'  sanitarie  locali,  sulla  base  di
          indicazioni     regionali,    contrattano,    sentite    le
          organizzazioni di categoria  maggiormente  rappresentative,
          con  le  strutture  pubbliche e private ed i professionisti
          eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale  preventivo
          che  ne stabilisca quantita' presunte e tipologia, anche ai
          fini degli oneri da sostenere.
             9.  In  sede  di  prima  applicazione  del  sistema   di
          remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   le   regioni
          fissano  il  livello massimo delle tariffe da corrispondere
          nel proprio  territorio  ai  soggetti  erogatori  entro  un
          intervallo  di  variazione  compreso  tra  il  valore delle
          tariffe individuate dal Ministro della sanita', con  propri
          decreti,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, ed una riduzione di tale valore  non  superiore
          al   20   per   cento,  fatti  salvi  i  livelli  inferiori
          individuati in base alla puntuale applicazione dei  criteri
          di  cui all'art 3 del decreto del Ministro della sanita' 15
          aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10   maggio   1994.      Per   l'assistenza   specialistica
          ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di
          laboratorio,  il  Ministro  della  sanita' individua, entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni
          erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
             10.  Le  disposizioni  di cui all'art. 8, comma 3, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione
          previsti per il comparto della Sanita', si interpretano nel
          senso  che  sono  applicabili  anche  al  personale  medico
          veterinario  e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici
          sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
             11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono
          assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano
          sanitario nazionale approvato  ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni ed integrazioni, i limiti di  spesa  comunque
          stabiliti   per   le   singole   tipologie  di  prestazioni
          sanitarie,  ivi  compresa  l'assistenza  farmaceutica,  non
          costituiscono  vincolo  per  le regioni che certifichino al
          Ministero del  tesoro  e  al  Ministero  della  sanita'  il
          previsto  mantenimento,  a  fine  esercizio,  delle proprie
          occorrenze  finanziarie  nei  limiti   dello   stanziamento
          determinato  in ragione della quota capitaria, ragguagliata
          ai suddetti livelli, di  cui  all'art.  12,  comma  3,  del
          citato  decreto  legislativo.  Le  eventuali  eccedenze che
          dovessero  risultare  rispetto  al  predetto   stanziamento
          restano a carico dei bilanci regionali. Per il 1996 l'onere
          a  carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
          farmaceutica puo' registrare un  incremento  non  superiore
          all'8  per  cento  rispetto  a  quanto previsto dal comma 5
          dell'arti. 7 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  fermo
          restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle
          regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.
             12.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano controllano  la  gestione  delle  unita'  sanitarie
          locali   e   delle  aziende  ospedaliere  anche  attraverso
          osservatori  di  spesa  o  altri  strumenti  di   controllo
          appositamente  individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun
          anno risulti la tendenza al verificarsi  di  disavanzi,  le
          regioni  e le province autonome attivano le misure indicate
          dall'art.  13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
          502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone
          in sede di presentazione della relazione prevista dall'art.
          6 della legge 23 dicembre 1994, n.  724.
             13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le regioni e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  allo scopo di fronteggiare le esigenze dei
          rispettivi servizi sanitari, provvedono  a  predisporre  un
          piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997, per alienare,
          per  affidare  in gestione anche ad organismi specializzati
          ovvero  per  conferire,  a  titolo  di  garanzia   per   la
          contrazione  di  mutui o per l'accensione di altre forme di
          credito,   gli   immobili   destinati   ad   usi   sanitari
          sottoutilizzati  o  non  ancora  completati, o comunque non
          indispensabili   al   mantenimento   dei   livelli    delle
          prestazioni sanitarie. Adottano altresi' i provvedimenti di
          trasferimento dei beni alle unita' sanitarie locali ed alle
          aziende ospedaliere di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,   entro   il   termine   di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, avvalendosi, ove necessario,  di  organismi
          specializzati  per  la  rilevazione e la valorizzazione dei
          patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine,  il  Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della sanita',
          previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la  nomina
          di  commissari  ad  acta  per  l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano
          alle regioni e alle province autonome che  non  beneficiano
          di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.
             14.  Per l'accertamento della situazione debitoria delle
          unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  al  31
          dicembre   1994,  le  regioni  attribuiscono  ai  direttori
          generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le
          funzioni di commissari liquidatori delle  soppresse  unita'
          sanitarie  locali ricomprese nell'ambito territoriale delle
          rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui  all'art.
          6,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, sono
          trasformate in  gestioni  liquidatorie.  Le  sopravvenienze
          attive  e  passive  relative  a  dette  gestioni, accertate
          successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate  nella
          contabilita'   delle   citate   gestioni   liquidatorie.  I
          commissari  entro  il  termine  di  tre   mesi   provvedono
          all'accertamento della situazione debitoria e presentano le
          risultanze ai competenti organi regionali".
             -  Il  testo vigente dell'art. 20 della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo   complessivo   di   lire   30.000  miliardi.  Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
             2. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario  nazionale ed un Nucleo di valutazione costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera  e  di  funzioni medico-sanitarie, da istituire
          con  proprio  decreto, definisce con altro proprio decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  i  criteri generali per la programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
               a) riequilibrio territoriale delle strutture, al  fine
          di  garantire  una idonea capacita' di posti letto anche in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
               b)  sostituzione  del  20  per cento dei posti letto a
          piu' elevato degrado strutturale;
               c) ristrutturazione del 30 per cento dei  posti  letto
          che    presentano    carenze   strutturali   e   funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento;
               d)  conservazione  in  efficienza  del restante 50 per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente;
               e)    completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali  diurni  con
          contemporano   intervento   su   quelli   ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c);
               f)   realizzazione   di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni  deteriorate.    Dette  strutture, sulla base di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
               g) adeguamento alle norme di sicurezza degli  impianti
          delle strutture sanitarie;
               h)   potenziamento   delle   strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
               i)  conservazione  all'uso pubblico dei beni dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione.
             3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
             4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
          predispongono, entro quattro mesi dalla  pubblicazione  del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui  chiedono  il  finanziamento  con la specificazione dei
          progetti da realizzare. Sulla base dei programmi  regionali
          o  provinciali,  il  Ministro  della  sanita' predispone il
          programma nazionale che viene  sottoposto  all'approvazione
          del CIPE.
             5.  Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province  autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei  termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990  il  limite  massimo  complessivo dei mutui resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000  miliardi  per  l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano presentano in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione.
             5-bis.  Dalla  data  del  30  novembre  1993, i progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          eslcusione  di  quelli  gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanzamento, e di  quelli
          presentati  dagli  enti  di cui all'art. 4, comma 15, della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti  organi  regionali,  i  quali  accertano  che la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita'  degli studi con policlinici a gestione diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  di  loro competenza territoriale, sia completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari   per  l'esecuzione  dell'opera;  essi  accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di  fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i  competenti  organi  regionali verificano la coerenza con
          l'attuale  programmazione   sanitaria.   Le   regioni,   le
          provincie  autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano  al  CIPE,
          in  successione temporale, istanza per il finanziamento dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
          funzionali dello stesso.
             6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
          del  bilancio  dello  Stato  ed  e' iscritto nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
          miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per  l'anno
          1990.
             7.  Il  limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre  anni  a
          decorrere dal 1 gennaio 1988".
             Il  Nucleo  di valutazione previsto dal comma 2 e' stato
          soppresso dall'art. 4 del D.L.  2  ottobre  1993,  n.  396,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n. 492.
             -  L'art.  34  del  D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego)
          cosi recita:
             "Art.   34   (Mobilita'   di   ufficio   e   messa    in
          disponibilita').  -  1.  Il  personale che non ottemperi al
          trasferimento d'ufficio disposto  ai  sensi  dell'art.  32,
          comma 2, e' collocato in disponibilita' ai sensi del titolo
          VI,  capo  II,  del  testo  unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
             - Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre  1992,  n. 421". Si trascrive il testo del relativo
          art.  12,  come  modificato  dall'art.  14  del  D.Lgs.  n.
          517/1993:
             "Art.  12  (Fondo  sanitario  nazionale).  - 1. Il Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente e in  conto  capitale
          e'  alimentato  interamente  da  stanziamenti  a carico del
          bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'  annualmente
          determinato   dalla   legge   finanziaria   tenendo  conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni.
            2. Una quota pari all'1 per  cento  del  Fondo  sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla  quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
          e del Ministero del bilancio per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
             a)  attivita'  di  ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
             1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua
          competenza;
             2) Istituto superiore per la prevenzione e la  sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza;
             3)  Istituti  di  ricovero  e cura di diritto pubblico e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti;
             4)   Istituti   zooprofilattici   sperimentali   per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria;
             b)  iniziative  previste  da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie;
             c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
          ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle   spese   per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
             A decorrere dal 1 gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni.
            3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
             a) popolazione residente;
             b)  mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche  per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome;
             c)  consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali.
             4.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
             5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
          assicura   altresi',   nel  corso  del  primo  triennio  di
          applicazione del presente decreto, quote  di  finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti  quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
          rapportati agli standard di riferimento.
             6.  Le  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono  in  sede  regionale  nel  Fondo comune di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  parte
          indistinta,  ma non concorrono ai fini della determinazione
          del  tetto  massimo  di  indebitamento  Tali   quote   sono
          utilizzate    esclusivamente   per   finanziare   attivita'
          sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie
          autonome le rispettive quote confluiscono  in  un  apposito
          capitolo di bilancio".
             -  Il  D.L.  n.  509/1995 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di strutture e  di  spese  del  Servizio  sanitario
          nazionale".  Si  trascrive  il  testo  dei  commi 1 e 2 del
          relativo art. 3:
             "1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  nonche'  gli  enti  di  cui all'art. 4, comma 15,
          della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  tenuti  a
          procedere,  per  quanto  di rispettiva competenza, entro il
          termine perentorio di  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata    in    vigore    del   presente   decreto,   alla
          predisposizione ed all'approvazione dei progetti  esecutivi
          relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'art.
          20  della  legge  11 marzo 1988, n.  67, e di quelli di cui
          all'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
             2. Le regioni e le province autonome, nonche'  gli  enti
          di  cui  al  comma  1,  entro  i  trenta  giorni successivi
          all'approvazione,  inviano  al   CIPE   la   richiesta   di
          finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di
          cui  all'art.  20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, e a
          quelli di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135,
          e successive modificazioni, certificando altresi' quelli di
          immediata  cantierabilita',  per   ottenere   la   relativa
          autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del
          tesoro".
             Per l'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda sopra.
             L'art.   2   della   legge  n.  135/1990  (Programma  di
          interventi urgenti per la prevenzione  e  la  lotta  contro
          l'AIDS)  predispone interventi di ristrutturazione edilizia
          e  di  edificazione  di  nuove   strutture   per   malattie
          infettive.